Licenze, attestati e "assicurazioni" e rischio terzi: il "pilota" è responsabile della condotta in sicurezza del volo. Perchè chiamarlo pilota, ancorché di mezzo remoto, e non operatore di mezzi "remoti" anche conosciuti come droni ma sopratutto Aeromobili Pilotaggio Remoto(APR) .
Con l'aggiornamento del Regolamento ENAC sui mezzi aerei a pilotaggio remoto il futuro è realtà: si potrà volare in proprio. Ma come si diventa "piloti remoti" nella SEZIONE IV Disposizioni per il pilotaggio degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto si possono leggere i termini degli articoli specifici.
Nella realtà pratica per diventare "piloti remoti" si possono frequentare i vari corsi proposti dalle scuole autorizzate. Ad esempio, un corso teorico, due week-end di 35 ore di teoria con un primo rilascio di un attestato di competenza teorica; un corso pratico di sei ore in una giornata con training per acquisire alcune delle manovre standard, essenziali per operare APR del peso per esemplari oltre 25 kg e sotto, magari anche per mezzi inferiori a 500 grammi.
Per la parte pratica al "pilota remoto" contempla queste manovre basi:
-decollo normale,
-hovering e volo nell’intorno dell’hovering (se ala rotante),
-virate e/o rotazioni a punto fisso (se ala rotante),
-volo in crociera a diverse quote e velocità con mantenimento di una prefissata rotta ,
-atterraggio rapido di emergenza,
-atterraggio normale,
-atterraggio di precisione preceduto da circuito.
Ma se in Italia basta avere una età minima di 18 anni ed "una idoneità psicofisica adeguata alle funzioni da assicurare, può ottenere un riconoscimento di competenza se dimostra di possedere le conoscenze aeronautiche basiche e la capacità di condurre un APR" l'EASA per mezzi fino a 500 grammi ritiene sufficiente avere 14 anni: i droni sono considerati giocattoli.
Ma se i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) in Italia sono ritenuti "mezzi aerei a pilotaggio remoto, comunemente noti come droni, sono aeromobili caratterizzati dall’assenza di un equipaggio a bordo. Il loro volo è governato da diverse tipologie di flight control system, gestiti in remoto da piloti a terra" in svizzera la UFAC (Ufficio federale Aviazione Civile) ritiene "I droni sono apparecchi volanti telecomandati, generalmente di piccole dimensioni. In termini giuridici sono equiparati agli aeromodelli. In linea di principio se il loro peso è inferiore ai 30 kg possono essere utilizzati senza alcuna autorizzazione. La condizione essenziale è tuttavia che il "pilota" mantenga costantemente il contatto visivo con il drone. I droni non possono inoltre sorvolare assembramenti di persone".
I droni - sostiene ancora UFAC - sono aeromobili senza occupanti, telecomandati, che vengono impiegati per finalità varie, quali ad esempio videoriprese, misurazioni, trasporti, indagini scientifiche ecc. In questi casi è ininfluente che siano impiegati a fini commerciali, privati, professionali o scientifici. Questa categoria si differenzia da quella dei modelli di aeroplani ed elicotteri per il tempo libero. In questo caso quello che conta è il fine ludico dell'esercizio di volo e il divertimento che se ne trae.
L'EASA nelle linee guida sottolinea come la sicurezza del volo debba essere valutata in relazione a:
• Mid-air collision with manned aircraft,
• Harm to people, and
• Damage to property in particular critical and sensitive infrastructure.
Per il Regolamento ENAC l'Art. 21 rileva:
Attestato di Pilota di APR 1. "Per la conduzione di APR di massa operativa al decollo minore di 25 kg in condizioni VLOS è necessario il possesso dell’Attestato di Pilota di APR, rilasciato da un Centro di Addestramento APR approvato..".
Le operazioni di volo dei droni "telecomandati" dovrebbero essere condotte in condizioni di “volo a vista” (VLOS) con il limite di 500 metri di distanza ad un’altezza massima di 150 metri.
In Svizzera chi utilizza un drone o un aeromodello di peso superiore a 500 grammi deve - comunque - avere una copertura assicurativa pari ad almeno un milione di franchi... e in Italia? Per risk assestment, il rischio terzi EASA è intenzionata a valutare l'approccio svizzero per la tutela dei cittadini e dei danni alla proprietà...e in Italia?
data inserimento: Martedì 28 Luglio 2015