Ma vale anche per i "bandi" delle società di handling e security? Con uno stringato comunicato del 15 settembre ENAC prende atto del provvedimento e rileva: "L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile nel prendere atto della sentenza del TAR dell'Emilia Romagna, depositata l'11 settembre 2015, in merito all'annullamento del bando di gara per la gestione dell'Aeroporto di Rimini, rende noto che presenterà appello con richiesta di sospensiva al Consiglio di Stato." In aggiunta sostiene inoltre "L'ENAC garantirà comunque l'operatività dell'Aeroporto di Rimini a tutela dell'ordine pubblico e dei diritti dei passeggeri."
La sostanza del contenzioso in atto, tuttavia, presenta uno scenario assai complicato e che evidenzia il ribaltamento dell'assegnazione - da parte di ENAC - alla società AiRiminum della gestione dello scalo del litorale Adriatico. Il bando di gara che aveva visto prevalere la gestione dell'aeroporto "Federico Fellini" di Rimini, indetto da ENAC. Il precedente curatore della società Aeradria, dopo aver inoltrato un ricorso al TAR per l'annullamento del bando dell'ENAC e una prima bocciatura dello stesso TAR trova invece riscontro nel ricorso presentato da altro concorrente: il Consorzio per lo sviluppo dell'aeroporto di Rimini San Marino (risultato quarto nella graduatoria finale di gara).
Quali le ragioni? Uno stralcio della sentenza riporta come:
"Il motivo è fondato.
Sostiene il ricorrente che dai documenti di gara risulta che ai fini della partecipazione alla gara non è stata richiesta, com’era doveroso, un’esperienza di gestione di organizzazioni complesse, anche al di fuori dello specifico campo aeroportuale, sicché per ambire all’aggiudicazione era sufficiente disporre oltre che dei requisiti di ordine generale – articolo 38 Dlgs n. 163/2006 – esclusivamente dei requisiti finanziari (attinenti alla misura minima e all’aumento del capitale sociale) senza il possesso di alcuna capacità o competenza in materia aeroportuale o in materia comparabile. Rileva che in tal modo risultano violate le norme del codice dei contratti le quali prevedono che i concorrenti, in funzione del migliore svolgimento ed esito della procedura, dimostrino le loro capacità tecniche secondo le regole fissate dal bando di gara".
La materia ha subito scatenato una serie di commenti, in prevalenza non troppo lusinghieri sulle modalità della gara e sull'intreccio relativo ai bandi di gara delle gestioni aeroportuali..
Ecco quindi l'ENAC schierata a difesa delle procedure e bandi gara presentati. L'eventuale conferma della bocciatura da parte del Consiglio di Stato potrebbe, infatti, innescare una serie di contestazioni similari in altri scali aerei minori e maggiori del Belpaese.
Le modalità dei bandi gara, la tipologia delle assegnazioni delle gestioni aeroportuali di numerosi scali aerei, probabilmente, potrebbero determinano un effetto a catena. Con conseguenze davvero inattese, anche per l'operatività stessa dei voli.
Un interrogativo più ampio concerne anche altri bandi di gara aeroportuali: dalla security, all'handling e altro. Sono anch'essi a rischio invalidazione?
data inserimento: Mercoledì 16 Settembre 2015