E’ indispensabile conoscere le iniziative, gli studi e le analisi concluse, in aggiunta ai provvedimenti adottati su ogni singola pista! Il Piano Ostacoli, i pericoli alla navigazione aerea e le ricadute sul territorio, quali quelli associati ai Piani di rischio, il Rischio Terzi-Risk assessment e il carico antropico relativo rappresentano una realtà che dovrà, comunque, risultare analizzata e verificata in rapporto al numero di movimenti aerei massimi/limite – oraria-giornaliera/annuale - per ogni pista. Quali reali iniziative e misure sono state adottate sulle piste dei 43 scali italiani interessati?
La scadenza era il 31 Dicembre 2017 e l’ENAC, “come previsto dall’art. 4 del Reg. (UE) n. /2014 “Informazioni all’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea”, nel maggio 2014 ha comunicato all’EASA l’elenco dei 43 aeroporti italiani che rientrano nell’applicabilità di cui all’art. 4 comma 3bis del Reg. (CE) n. 216/2008”
La procedura con la quale è stata adottata la conversione dei certificati di aeroporto di 43 aeroporti nazionali, peraltro già certificati ai sensi del Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (RCEA) dovrebbe, pertanto essere stata esaurita e completata.
Nel corso degli ultimi due-tre anni ENAC, ha, probabilmente, consegnato il Certificato di Aeroporto ai gestori aeroportuali, a seguito di una “complessa procedura di conversione della certificazione di scalo, in base a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 139 del 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli scali comunitari”. Uno dei comunicati stampa emanati per la circostanza da ENAC riporta come “il Certificato attesta che l’organizzazione della società concessionaria, le procedure delle operazioni a terra e tutte le infrastrutture e gli impianti aeroportuali rispondono ai requisiti contenuti nel Regolamento comunitario. Questa nuova certificazione, che va a convertire quella preesistente con ulteriori requisiti, conferma la sicurezza delle operazioni a terra, a garanzia degli operatori aeronautici e dei passeggeri”.
Per quanto concerne gli “aerodrome surroundings” ovvero l’intorno aeroportuale di ognuno di questi scali il “Regolamento Basico, Art. 8 bis”, tra l’altro sostiene:
-Gli Stati Membri assicurano che siano in vigore le disposizioni necessarie per salvaguardare gli aeroporti da attività e sviluppi nei loro dintorni che possano comportare rischi inaccettabili per gli aeromobili
che utilizzano l’aeroporto.
- I gestori degli aeroporti vigilano sulle attività e sugli sviluppi che possono comportare rischi inaccettabili per la sicurezza aerea nei dintorni dell’aeroporto e adottano, nei limiti delle loro competenze, adeguate misure di mitigazione.
Lo stesso Regolamento n. 139/2014 disciplina la tematica degli “Aerodrome Surroundings”: per quanto riguarda gli obblighi dei Member State:
-nel punto (7) della Premessa nonché negli artt. 8 (Protezione delle aree limitrofe all’aeroporto), 9 (Monitoraggio delle aree limitrofe all’aeroporto) e 10 (Gestione dei pericoli provocati dalla fauna selvatica). Si evidenzia che non sono state sviluppate dalla Commissione/EASA le IR relative a tale tematica. Per quanto riguarda gli obblighi dell’Aerodrome Operator: - nelle IR ADR.OPS.B.020 “Wildlife strike hazard reduction” e ADR.OPS.B.075 “Safeguarding of aerodromes”.
Sulla base delle previsioni dell’art. 8 bis comma 3 del Regolamento Basico, lo Stato Membro deve definire le norme di salvaguardia. Ai fini della transizione alla nuova normativa europea entro il 31/12/2017 dovrà essere assicurata la rispondenza delle norme nazionali sia alle previsioni degli artt. 8, 9 e 10 del Reg. 139/14 sia agli ER di cui all’Annex Va Part C del Regolamento Basico.
Il Regolamento (UE) n. 216/2008, nel definire il nuovo assetto di competenze tra UE e Stato Membro, rimanda ai singoli Stati la disciplina afferente il presidio delle regole che governano le aree limitrofe agli aeroporti ai fini della transizione alla nuova normativa europea (art. 8 bis comma 3). L’ENAC, pertanto, provvederà all’emanazione di un proprio Regolamento con riferimento, di massima, all’attuale disciplina già presente nel RCEA sia per quanto attiene alla tematica degli ostacoli e ai pericoli alla navigazione aerea sia agli aspetti relativi all’uso del territorio (ad es. Piani di rischio).
data inserimento: Venerdì 30 Marzo 2018