Qualcosa non torna! Con quale traffico è stato analizzato il rischio terzi? E il carico antropico? Nella lettera ENAC del 20-11-2017 (prot. 17-11-2017) avente per oggetto: aeroporto di Napoli – Codice di Navigazione dell’art. 707 Piano di Rischio – Recepimento delle prescrizioni della Direzione Pianificazione e Progetti, a firma Ing. Franco Conte si legge “a margine di quanto sopra si ricorda che con nota ENAC prot.109182 del 27/10/2017 sono state trasmesse le curve isorischio allo stato futuro della valutazione del rischio contro terzi, ai sensi dell’art. 715 del Codice della Navigazione”.
La nota ENAC sostiene “… la scrivente esprime parere favorevole, per gli aspetti di competenza, sul piano di rischio così come revisionato”. “Fermo restando il parere espresso nella presente nota che afferisce esclusivamente alle previsioni del quinto comma dell’art.707, si rappresenta a codesto comune (Napoli) l’opportunità di non autorizzare alcuna opera e/o attività all’interno delle curve di isorischio, fino al completo recepimento del regime vincolistico derivante dalla policy di attuazione dell’art.715 del Codice di Navigazione”.
Nel quadro del Codice di Navigazione peraltro si legge: Capo III - Vincoli della proprietà privata - Art. 707 - Determinazione delle zone soggette a limitazioni il sopracitato quinto comma riporta:
“Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO.”
In questi giorni il Comune di Napoli, uno dei comuni coinvolti dal Piano di Rischio e Rischio Terzi, ovvero agli Art. 707 e 715 ha in corso la delibera conclusiva di dette procedure (non è invece altrettanto trasparente quale fase di suddetta operazione di acquisizione degli articoli del CdN sia in atto nei restanti Comuni coinvolti di Casoria, Afragola e Casalnuovo), diventa indispensabile inquadrare due riscontri che abbisognano di essere risolti.
Una operazione preliminare e indispensabile per analizzare e valutare la documentazione relativo al Piano di Rischio sottoposto alla delibera del Comune di Napoli. Per verificare nel dettaglio la reale corrispondenza tra operatività dello scalo aereo, procedure di volo (decollo e atterraggio) sulle piste 06-24 di Capodichino e le curve di isorischio.
Il primo ovviamente rimanda allo stato dei lavori per il completamento del Piano di Rischio complessivo nei quattro Comuni, il secondo, invece, emerge dalle stesse curve di isorischio trasmesse da ENAC al Comune di Napoli. L’interrogativo posto in questa promemoria deve essere associato ai volumi di traffico ed alla tipologia dei voli in atterraggio e in decollo dalla pista 24 e dalla 06 di Napoli. La configurazione delle curve di isorischio disponibile (vedi foto), senza un adeguato database a supporto del modello matematico SARA-La Sapienza, visualizza flussi di traffico in avvicinamento e atterraggio per la sola pista 24, mentre i decolli sarebbero stati “calcolati” ancora sulla storica medesima pista 24 di Capodichino.
Ebbene, tali evidenze, sono forse procedure operative prevalenti e rappresentano un dato realistico dell’attuale realtà operativa dello scalo Campano? Non è forse vero che il flusso di atterraggi sulla pista 06, così come i decolli sono prevalenti verso nord-est, ovvero in sorvolo sul Comune di Casoria, salvo forti condizioni di vento provenienti da sud-ovest? In aggiunta occorrerebbe disporre del numero dei voli interessati, delle tipologie di flotta selezionata e se rapportati a volumi di traffico contrassegnati da masterplan attualizzati e/o stimati al 2023-2030?
Nel contesto dell’illustrazione e certificazione della normativa e dei vincoli del CdN, in relazione al dibattito sulla delibera del Piano di Rischio a Napoli, appare inoltre opportuno considerare anche i seguenti articoli aggiuntivi:
Art. 709 - Ostacoli alla navigazione
Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che, anche in virtù delle loro destinazioni d'uso, interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.
La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea e' subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.
Art. 711 - Pericoli per la navigazione
Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea.
La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea.
Art. 712 - Collocamento di segnali
L'ENAC, anche su segnalazione delle autorità e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilità, nonchè l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione.
Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone di cui all'articolo 707 compete al gestore aeroportuale.
I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali.
Art. 713 - Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea
Le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste daGLI articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico.
Art. 714 - Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli
L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere e' posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce ostacolo.
Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, e' corrisposta un'indennità all'interessato che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione.
(Art. 714-bis - Direzioni di atterraggio)
Art. 715 - Valutazione di rischio delle attività aeronautiche
Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio.
Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma.
(Art. 715-bis - Aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno - Aeroporti militari)
(Art. 715-ter - Determinazione delle zone soggette a limitazioni)
(Art. 715-quinquies - Abbattimento di ostacoli).
data inserimento: Martedì 30 Gennaio 2018