E la serie continua e sembra senza fine! Un ultraleggero, stavolta un autogiro non ad ala fissa, comunque una sorta di "elicottero minore" si è schiantato al suolo - in una risaia - intorno alle 15.00 della scorsa domenica 28 nella Bassa Novarese. Il pilota, il solo occupante dell'ultraleggero è rimasto vittima dello schianto e conseguente incendio.
La vittima è rimasta bloccata sul seggiolino mentre sarebbe stato in volo nei pressi dell'aviosuperfice di Casaleggio. Dopo l'ennesimo decollo - dopo circa 30 minuti di evoluzioni - in una fase di virata - segnalano testimoni - il propulsore con n forte boato si sarebbe arrestato e l'autogiro caduto in verticale. Chi aveva costruito il "velivolo"? Quale motore montava? Le domande da porsi sono tante e, probabilmente, l'inchiesta che la Procura dovrà avviare dovrà fronteggiare problematiche e dati - aeronautici, meteo, di database del VDS e del pilota- che abbisognano di una informativa capillare sull'attività di servizio e storia aeronautica della macchina e del contesto operativo recente e storico. Le inchieste per incidenti aerei in genere ai compiti, ai ruoli ed alla responsabilità di AeCI, ANSV ed ENAC ed all'operazione di controllo, di vigilanza, di database operativa, manutentiva della flotta VDS con incariche ben definiti per le indagini periodiche ed associate agli inconvenienti ed agli incidenti.
E' una materia spinosa! Che prima o poi qualcuno dovrà fronteggiare e risolvere. Allo scopo di fornire un quadro nel quale opera la flotta ultraleggeri/VDS del Belpaese proponiamo uno stralcio di alcune normative e note storiche a riguardo:
MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO 19 NOVEMBRE 1991
Modificazione ed integrazione all’allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n.106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo, e concernente le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
VISTO il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
VISTA la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente l’istituzione dell’Ispettorato generale dell’aviazione civile;
VISTA la legge 31 ottobre 1967, n. 1085 con la quale I’Ispettorato generale dell’aviazione civile ha assunto la denominazione di Direzione generale dell’aviazione civile;
VISTO l’art. 1, terzo comma, della legge 25 marzo 1985. n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
CONSIDERATA la necessità di operare alle normative internazionali anche in considerazione delle proposte attualmente allo studio della Federazione aeronautica internazionale che prevedono un sensibile aumento dei pesi per i velivoli ammessi a gareggiare nella categoria «Ultra leggeri»;
VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 1985 relativo alle «Modificazioni dell’allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo».
CONSIDERATA la necessità di modificare ed integrare il citato decreto ministeriale 27 settembre 1985 in considerazione della evoluzione della tecnica e quelle esigenze della sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo;
Decreta:
Il testo dell’allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, quale risulta dal decreto del Ministro dei trasporti 27 settembre 1985 relativo alle «Modificazioni dell’allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo», è sostituito dal seguente:
CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI PER IL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
1) Struttura monoposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a Kg 80.
2) Struttura biposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a Kg 100.
Nei pesi sopra indicati non sono comprese eventuali cinture e bretelle di sicurezza, paracadute, strumentazione di bordo.
3) Struttura monoposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:
a) peso massimo al decollo non superiore a kg 300;
b) massimo al decollo non superiore a Kg 330 per mezzi anfibi ed idrovolanti;
c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 65 Km/h.
4) Struttura biposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:
a) peso massimo al decollo non superiore a kg 450;
b) peso massimo al decollo non superiore a kg 500 per mezzi anfibi ed idrovolanti;
c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 65 Km/h.
5) L’attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi biposto, non ricompresa nell’attività’ preparatoria, consentita, con solo pilota a bordo, ed eventuale zavorra (se prevista dal manuale di impiego) per coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404. È altresì consentito l’uso degli apparecchi biposto con passeggero a bordo, qualora il conduttore sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo;
b) una attività di almeno 30 ore di volo come responsabile ai comandi, da comprovare con dichiarazione autenticata nelle forme di legge, ed il superamento di un apposito esame, consistente in una prova di volo, con un istruttore esaminatore qualificato dell’Areo club d’Italia;
c) brevetto o licenza, in corso di validità, di pilota di aeromobile, aliante o elicottero».
Era il 19 novembre 1991 ed il Ministro Bernini aggiornava la legge che aveva istituito l'attività VDS del 1985.
In seguito con alla Circolare n.120 bis/95 del 29 Aprile 1996 Prot. n. TO/RF/rf/9394 si promulga una:
Integrazione della procedura per l'identificazione degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (V.D.S.) delibera del Consiglio Federale n. 214 del 22 luglio 1995
Seguito: a) Circolare Ae.C.I. n. 30/94 protocollo n. 8413 del 10.05.1994 b) Circolare Ae.C.I. n. 120/95 protocollo n. 11188 del 17.05.1995
1. PREMESSA
a. Con la circolare cui si fa seguito in a), lo scrivente Aero Club d'Italia, nell'intento di garantire un alto livello di sicurezza del volo, ha richiesto, nella identificazione degli apparecchi muniti di motore, la presentazione del "manuale di impiego", di cui al n. 5 dell'allegato alla legge 25.03.1985, n. 106, come risulta modificata dal D.M. 19.11.1991 (Gazzetta Ufficiale del 30.12.1991, n. 304).
b. A seguito di un ulteriore, recente ed approfondito esame dei problemi connessi con l'identificazione degli apparecchi per il V D S , l'AeCI , per facilitare le procedure di identificazione e Io sviluppo della specialità, ha inteso, con la redazione della presente circolare, perfezionare ulteriormente quanto già previsto dalle procedure vigenti, con il sostanziale apporto dei costruttori, cui compete la redazione deI manuale di impiego che verrà redatto secondo Io schema riportato in allegato Mod. AeCI.\TO\012.
Con il termine "costruttori" si intende indicare i costruttori industriali di apparecchi V.D.S. muniti di motore, nonchè gli assemblatori industriali di kit di montaggio, i rappresentanti e gli importatori della produzione estera dei suddetti tipi di apparecchi, nonchè i "costruttori in proprio" (autocostruttori) degli stessi.
c. Rientrano nella normativa i seguenti tipi di apparecchi VDS.:
di produzione industriale;
apparecchi a motore dotati di comandi aerodinamici su tre assi, detti "tre assi";
elicotteri V D S.;
giroplani;
alianti V D S;
apparecchi a motore costruiti interamente in proprio, detti anche autocostruiti", limitatamente all'obbligo di redigere il manuale d'impiego di cui al Mod Ae C I \TO\012 e del deposito dello stesso presso la sede Ae C I
d. sono esclusi dalla presente normativa i seguenti tipi di apparecchi VDS:
apparecchi privi di motore (deltaplani e parapendio);
parapendio a motore (detti paramotor);
deltaplani a motore (detti anche "pendolari");
kit di montaggio, assemblati direttamente dall'utente, per i quali e prevista una procedura identificativa differenziata, descritta al successivo paragrafo 3.b.(3).
Più in generale, l'interpretazione della normativa è stata prevista per quei casi in cui il carico utile massimo previsto, per un dato tipo di apparecchio, possa far eccedere il peso massimo al decollo consentito dalla normativa vigente.
2. NORME DI RIFERIMENTO
L'integrazione della procedura di identificazione, qui di seguito delineata, trova fondamento nelle norme che di seguito si indicano:
a. il pilota, quale unico responsabile della condotta dei voli (art I del D P R 5 agosto 1988, n 404), deve accertarsi che l'apparecchio non superi mai le limitazioni fissate dal costruttore, e comunque, per quelli provvisti di motore, il peso massimo al decollo indicato dal D M 19.11.1991;
b. l'AeCI ha facoltà di accertare, in qualsiasi momento, la veridicità della dichiarazione deI proprietario dell'apparecchio (art 2, punto 2 deI D PR 28 aprile 1993, n 207);
c. il peso a vuoto, il peso massimo aI decollo e la velocità di stallo saranno determinati con criteri analoghi a quelli prescritti dalla normativa FAR 23 (Federal Aviation Regulations), JAR-VLA (Joint Aviation Requirements - Very Light Aircraft) e JAR OPS1 (JAR - OPERATIONS), recepita daI RAI (Registro Aeronautico Italiano);
d. il D M 19 novembre 1991 consente l'attività di volo con solo pilota a bordo (equivalente al concetto di equipaggio minimo delle FAR 23), anche con apparecchi biposto muniti di motore; il medesimo D M, tuttavia, prevede anche le caratteristiche degli apparecchi monoposto;
e. ai fini del V D S, l'Ae C I considererà quale peso standard del pilota, bagaglio escluso, il valore di 75 Kg;
f. con entrambi i seggiolini occupati, un apparecchio biposto dovrà poter disporre, senza eccedere il peso massimo al decollo, di una quantità di carburante sufficiente almeno per un'ora di volo, alla potenza di crociera (75% della potenza massima sviluppata dal motore);
g. l'AeCI non procederà all'identificazione, qualora il tipo di apparecchio, di cui si chiede l'identificazione, sia ancora presente nel Registro Aeromobili del RAI.
data inserimento: Martedì 30 Settembre 2014