Una interrogazione sulla costruzione dello Stadio di Calcio presso lo scalo.
Il senatore Mariano Delogu ha presentato la seguente interrogazione:
Premesso: - che il D.L.gs 25 lugio 1997 n° 250 di istituzione dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile stabilisce, all'art. 1 comma 2, che "L'ENAC è sottoposto...a vigilanza e controllo del Ministro dei Trasporti e della Navigazione",
che il successivo art. 11 definisce i settori di competenza del Ministro sottoposti alla sua vigilanza e controllo. In particolare il comma 3 stabilisce che "le delibere del C.d.A. aventi rilevante contenuto strategico o programmatico...divengono efficaci se il Ministro non ne chiede il riesame entro 20 giorni dalla ricezione". Considerato:
che il C.d.A. dell'ENAC in data 20.10.2011 ha approvato una delibera che modifica radicalmente ubicazione ed estensione delle aree adiacenti ai sedimi aeroportuali, esterne ai sedimi stessi fino ad 1 km dall'asse delle piste, nelle quali ha posto vincoli gravosi ed innovativi
- rischi di caduta di un velivolo -
non considerati nei riferimenti normativi dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.) di cui l'Italia è Membro, nè considerati dalla stessa ENAC nella precedente disciplina emanata il 12.01.2010 sulla stessa materia, - che, in pari data 20.10.2011 l'ENAC ha approvato l'emendamento n° 7 del proprio Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, Cap. 9,7 par. 6.2 (Applicabilità dei piani di rischio) che stabilisce: "i piani di rischio sono riferibili ai Comuni e, pertanto, non trovano attuazione nell'ambito del sedime aeroportuale che, come è noto, è regolato dai Master Plan approvati dal'ENAC",
che, in termini più espliciti, il divieto di edificare aree esterne agli aeroporti fino ad 1 km dall'asse della pista di volo si applica solo ai Comuni mentre i vincoli decadono per la Società di gestione e, pertanto, nelle stesse aree, espropriate per far parte del sedime aeroportuale, solo le Società di gestione possono costruire centri commerciali ed alberghi,
che tale ipotesi non è certo infondata perchè il Presidente dell'ENAC, dopo aver espresso un netto rifiuto alla realizzazione dello stadio per motivi di sicurezza, rispondendo alla domanda di un giornalista "si parla da tempo di un albergo e di un centro commerciale", ha affermato - Unione Sarda 7.10.2010 - "non ci sarebbe niente di strano, in tutti gli scali di Italia i ricavi si basano su hotel e parcheggi realizzzati dalle Società di gestione",
che, così argomentando, appare che l'ENAC voglia tutelare dalla caduta di un velivolo l'incolumità dei tifosi del Cagliari che frequenterebbero lo stadio per 3 ore ogni 15 giorni ed abbandonare al proprio destino i clienti di alberghi e centri commerciali esposti nella stessa area 365 giorni l'anno. Sembra una contraddizione, ma è realtà perchè a ridosso dell'aeroporto di Pescara sono sorti 4 centri commerciali, tra i quali Auchan Aeroporto, a meno di 500 metri dall'asse della pista quando l'ENAC già esisteva da 20 anni,
che con lettera del 16.11.2011 inviata al Sindaco ed al Consiglio Comunale di Elmas ed altri 9 indirizzi tra cui il Ministero e le Procure della repubblica e della Corte dei Conti di Cagliari, l'ENAC con firma illeggibile a nome del Direttore Generale Dott. Alessio Quaranta, diffida il Sindaco di Elmas di bloccare le attività volte alla realizzazione dello stadio del Cagliari Calcio.
che la diffida è singolare perchè le attività poste in essere dal Comune riguardano l'applicazione delle norme (ex art. 34 T.U. del D.L.gs. 267/2000 ed art. 14 L. n. 241/90 che disciplinano conferenza dei servizi ed accordo di programma) rientranti nella competenza degli Enti Territoriali per la realizzazione di un'opera su un'area privata dichiarata, in quel momento, dall'ENAC immune da qualsiasi rischio, progettata nel rispetto totale dei vincoli (piani ostacoli) imposti dall'Annesso 14 ICAO recepito dall'ENAC del proprio Regolamento,
che è, invece, cosa certa e documentabile che l'ENAC, mentre era in corso una legittima procedura condotta dal Comune, ha modificato il precedente assetto delle aree a rischio disposto dallo stesso Ente solo 20 mesi prima, ponendo al Comune vincoli dal cui rispetto ha esonerato la Società di gestione, consentendole così di inserire l'area, dopo l'esproprio, nel sedime aeroportuale al fine di utilizzare l'esonero concesso,
che l'area in argomento, qualora l'esproprio fosse inserito nel piano di sviluppo della Sogaer, non è necessaria per l'ampliamento dell'aeroporto di Cagliari perchè l'attuale sedime, ceduto senza alcun onere dall'Aeronautica Militare, comprende 284 ettari, contro 200 ettari di Napoli e Bologna che registrano un traffico molto superiore a quello di Cagliari,
che la spesa per l'esproprio che Sogaer dovrebbe sostenere non è pertanto giustificata a soddisfare esigenze operative dell'aeroporto e lo diventerebbe, data l'ubicazione dell'area, solo se finalizzata ad investimenti commerciali,
che, infine, i vincoli, posti solo ai Comuni, non hanno alcun effetto sulla sicurezza (caduta di un velivolo sulle aree vincolate) dei cittadini residenti, perchè è tutto ciò che attualmente esiste - ed esiste in tutti gli aeroporti nazionali - rimane immutato pur violando la nuova normativa.
Tutto ciò premesso e considerato l'interrogante chiede di conoscere:
a) se la nuova normativa si applica alla costruzione del nuovo stadio, programmata dalla Società Cagliari Calcio, approvata dal Comune di Elmas sull'area Santa Caterina quando la precedente normativa ENAC, allora vigente, escludeva qualsiasi rischio,
b) se è vero che il piano di sviluppo dell'aeroporto, presentato in questo momento dalla Sogaer all'ENAC, prevede l'esproprio della stessa area, la cui destinazione d'uso passerebbe dal Comune all'ENAC in virtù della nuova normativa emanata dall'Ente,
c) se è possibile che Sogaer, esonerata dall'ENAC dal rispetto dei vincoli, solo ora posti, possa realizzare sull'area Santa Caterina, oggi destinata allo stadio, strutture commerciali (centro commerciale c/o albergo), d) se la delibera del CdA dell'ENAC del 20.10.2011 in materia di piani di rischio e contestuale modifica del Regolamento degli Aeroporti, già pubblicata sul sito ENAC, è stata approvata dal Ministro a norma dell' art. 11 comma 3 del D.L.gs. 250/97,
e) quale supporto all'attività di vigilanza e controllo, attribuita al Ministro, è stato formito dal Dipartimento dell'Aviazione Civile, a norma dell'art. 2, comma 7,
f) quale posizione ha assunto il Dipartimento dell'Aviazione Civile in merito al contenzioso in atto da oltre un anno tra ENAC e Comune di ELMAS che continua a riempire intere pagine dei due maggiori quotidiani Sardi, con reciproche diffide senza che sia mai apparsa la presenza dell'Organo governativo su conflitti di competenza tra due Amministrazioni pubbliche. Roma, 23 novembre 2011 - Mariano Delogu
data inserimento: Giovedì 24 Novembre 2011