Le multe non finiscono mai, almeno per le violazione su web. Ancora una volta, probabilmente non sarà l'ultima, ecco l'Antitrust concludere cinque procedimenti contro cinque operatori aerei del Belpaese. La corretta dizione della procedura adottata è la seguente:
Pratiche commerciali scorrette relative a:
IP117 - RYANAIR
Provvedimento n. 23613 114
IP130 - WIZZAIR-COMMISSIONI CARTE DI CREDITO
Provvedimento n. 23614 122
IP131 - EASYJET-COMMISSIONI CARTE DI CREDITO
Provvedimento n. 23615 126
IP136 - BLU EXPRESS-COSTI ECCESSIVI PER PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO
Provvedimento n. 23616 133
IP138 - ALITALIA-COMMISSIONI PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO
Provvedimento n. 23617 138.
La somma complessiva della multa è tuttavia modesta. Equivale a circa 100mila euro e prevede obbligo di apportare modifiche alla presentazione delle tariffe sui rispettivi siti web.
Rimandiamo al testo integrale dell'Antitrust per ciascuno dei provvedimenti e riportiamo, per esemplificazione, la sola delibera conclusiva che concerne Alitalia:
a) che il comportamento della società Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A., consistito nell’aver violato la delibera del 28 aprile 2011, n. 22343, costituisce inottemperanza a quest’ultima;
b) di irrogare alla società Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l’allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi dell’art. 37, comma 49 del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
data inserimento: Giovedì 21 Giugno 2012