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Esame
della Circolare ENAC APT-08A (serie Aeroporti)
A cura del Com.te Renzo Dentesano.
La Circolare ENAC APT-08A della serie "Aeroporti",
emanata in data 7 maggio 2001 a firma del D. G. dell’Ente, riesce a connotarsi
fin dalle prime frasi contenute nel capitolo "introduzione e direttive
guida generali" per la sua impostazione condizionata prevalentemente da
fattori estranei ad una sana amministrazione pubblica che abbia veramente
a cuore la sicurezza dell’aviazione civile e ben poco interessata a migliorare
i contenuti (già di per sé carenti e poco legali) della
precedente Circolare APT-08 sulla stessa materia.
Materia che dovrebbe consistere nel dare una impostazione organica di
carattere preventivo all’espletamento delle funzioni previste dal Codice
della Navigazione per la figura del Direttore di Aeroporto, come modificata
nel Codice stesso con l’attribuzione successiva della funzione anche di
Direttore di Circoscrizione Aeroportuale e per quelle dei di lui coadiutori,
così come previste dal Mansionario, mai abrogato, per gli Addetti
agli Uffici Controllo Traffico aeroportuale - U.C.T. – (Decreto del Ministro
dei Trasporti del 16 giugno 1982) ed in base alle disposizioni contenute
nel DPR n.° 1219/1984 (parimenti mai abrogato).
Affermiamo quanto precede in base a quanto
viene inverecondamente dichiarato fin dalle prime righe della Circolare
in esame, che testualmente esordiscono affermando che: «A seguito di
incontri svolti con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, si è provveduto ad apportare alcune modifiche
alla Circolare APT-08 del 26 novembre 2000 riguardante le procedure operative
di applicazione degli artt. 801 ed 802 del Codice della Navigazione, così
come in oggetto specificate» e cioè come prime linee guida
per la riorganizzazione delle funzioni degli Uffici di Controllo del Traffico
aeroportuale (in verità nel testo definito come "aereo", che invece
in Italia è un servizio svolto dall’ENAV).
A prescindere che è assurdo che per regolamentare operativamente
gli atti dovuti dal Direttore di C. A. in applicazione degli artt. 801
ed 802 del C.d.N. (peraltro già modificati a scapito della sicurezza
preventiva dei voli su iniziativa risalente a parecchi anni fa da parte
della stessa lobby dei Direttori d’aeroporto) si debbano "interpellare"
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative
(in quale senso non è detto!), sarebbe stato semmai molto più
giusto sentire, se proprio qualcuno doveva essere consultato, le associazioni
tecniche degli utenti e le rappresentanze dei consumatori, in definitiva
cioè gli ultimi recettori in termini di sicurezza delle scelte
più o meno valide ed oculate relative alle decisioni sui controlli
da effettuare per rendere preventivamente più efficace e produttivo
(e non burocratico!) l’esercizio dei poteri relativi alla partenza (ed
all’arrivo) sugli aeroporti nazionali degli aeromobili italiani e stranieri,
nel nome della polizia e della sicurezza della navigazione, così
come impone il Codice!
Sempre nell’introduzione della Circolare
in oggetto si fa riferimento alla deliberazione n.° 18/99 del Consiglio
d’amministrazione dell’Enac la quale, partendo dalla constatazione delle
mancanza d’un regolamento d’attuazione del Codice della Navigazione che
contempli una dettagliata normativa tecnico-comportamentale in merito
alle disposizioni di cui agli artt. 801 ed 802 del Codice stesso, si sottolinea
di ritenere necessaria l’emanazione di «appropriate direttive rivolte
ai Direttori di Circoscrizioni aeroportuali ed al personale addetto agli
UCT al fine di conseguire la dovuta uniformità di azione e di comportamento
nello svolgimento dei "prescritti controlli" dai citati artt. del Codice
della Navigazione.»
Già a questo punto dunque s’inizia a fare una distinzione completamente
estranea allo spirito della disposizione codicistica, allorquando di dichiara
«di voler tener conto in ogni caso delle risorse umane e strutturali
disponibili» al momento della deliberazione del Consiglio, anziché
prendere in considerazione l’adeguamento delle risorse umane e strutturali
necessarie all’esercizio puntuale dei disposti del Codice, pur così
come ingiustificatamente ritoccati nel 1983 a seguito dell’azione lobbystica
di modifica effettuata dall’A.N.D.A. (Ass. Naz. Direttori d’Aeroporto)
nei confronti di una compiacente maggioranza parlamentare del tempo e
da quest’ultima sciaguratamente approvata in Parlamento.
In seguito, con questa Circolare, il Consiglio
dell’ENAC bolla «l’inquadramento dei controlli da effettuare sulla
movimentazione del traffico aereo a livello aeroportuale» come anacronistico,
definendo «il quadro tecnico-normativo relativo alla sicurezza
del volo ben più ampio di quello delineato dall’impianto codicistico
risalente ormai a sessant’anni fa e pertanto non attuale e, per certi
versi, inadeguato» (!), (constatazione quest’ultima che siamo ben
lieti di sottoscrivere!). Però nella delibera non s’indica quali
iniziative siano state intraprese per l’adeguamento di quel Codice della
Navigazione che, fino a quando non sarà abrogato o modificato ed
aggiornato, rimane pur sempre la fonte primaria del diritto in materia!
E quando si è costretti a ricorrere alla giustificazione che (testualmente)
«è necessario tenere nel debito conto gli sviluppi che si sono
avuti, anche a livello di regolamentazione, in sede ICAO ed in sede europea
[leggasi ECAC e JAA]», allora v’è da chieder conto ai
signori dirigenti dell’Enac che cosa abbiano mai fatto per adeguare tutta
la normativa italiana e segnatamente il Codice della Navigazione alle
discipline regolamentari emanate dalle Istituzioni internazionali.
In merito siamo costretti a rammentare che non tutti gli Annessi ICAO
sono stati recepiti nel nostro ordinamento giuridico. Ancora, ricordiamo
che l’art. 13 della Legge istitutiva proprio dell’ENAC (D.Lgs. n.° 250/97)
disponeva l’istituzione di una Commissione per la riforma del C.d.N.,
particolarmente per i punti riguardanti sia la ridefinizione delle funzioni
del Direttore d’aeroporto che il recepimento della normativa tecnica dell’ICAO.
Tale Commissione, a distanza di anni, non ha mai presentato una sua proposta
di riforma che tenesse conto di quanto lamentato dal Consiglio d’amministrazione!
Comunque in materia di compiti e funzioni
del Direttore d’aeroporto e dei suoi Addetti al Traffico, finora si è
fatto soltanto del terrorismo psicologico affermando che se i Direttori
e gli Addetti agli UCT avessero dovuto applicare i disposti degli artt.
801 ed 802 del codice si sarebbe arrivati alla paralisi degli aeroporti,
in quanto se il controllo dei dati dei piani di carico e centraggio (rispetto
del peso massimo consentito al decollo e del baricentro approvato) fosse
eseguito in tempo reale con mezzi informatici adeguati non richiederebbe
che pochi secondi. Inoltre non è affatto vero, come sostiene l’ANDA,
che il contenuto dell’art. 16 della Convenzione di Chicago impedisca di
eseguire controlli diversi da quelli "documentali a posteriori",
in quanto il citato articolo, se correttamente tradotto e compreso, invita
solamente gli Stati membri "a non creare ritardi ingiustificati e non
indispensabili" per causa dell’attività di controllo della
documentazione che deve essere disponibile per controllare in vari modi
ed a vari livelli (pilota Comandante, Compagnia, Autorità tutoria
dello Stato) che non si corrano indebiti rischi e pericoli nell’attività
delle operazioni di volo del traffico aereo commerciale, particolarmente
di quello adibito al trasporto aereo di passeggeri.
Anche l’obbiezione che altri Stati membri dell’ICAO non attuano questo
tipo di controllo preventivo prima della partenza degli aeromobili commerciali
lascia il tempo che trova, in quanto nelle Nazioni come gli USA, la G.
Bretagna, la Francia, il Canada, l’Australia, ecc. per prima cosa l’Autorità
tutoria dell’aviazione civile ha ben altra efficienza che non quella avuta
nel passato ed ancora nel presente dall’amministrazione dell’aviazione
civile nazionale e poi tutti i citati Paesi hanno vigente una regolamentazione
che prevede l’esistenza ed il funzionamento di sistemi di denuncia sia
"obbligatoria" per gli eventi, anche di solo potenziale pericolo, da parte
di Vettori e loro dipendenti, sia "confidenziale e riservata" (cioè
che protegge l’anonimato del denunciante) da parte di qualsiasi componente
del "sistema aviazione" esistente in quei Paesi, aeronauticamente evoluti,
anche nel campo della prevenzione, oltre che in quello della correzione
a posteriori.
A nostro avviso qualsiasi controllo da parte
dell’Autorità tutoria, che sia di carattere preventivo ed utile
ad evitare anche un solo incidente o disastro, è non solo "indispensabile",
ma non è affatto detto che debba procurare "ritardi ingiustificati"
allo svolgimento delle operazioni aeronautiche, particolarmente tenendo
conto delle capacità informatiche raggiunte oggidì nel campo
dell’aviazione commerciale mondiale.
Perciò, se l’Amministrazione dell’aviazione civile italiana non
ritiene d’essere in grado di svolgere abitudinalmente questo tipo di controlli
preventivi, perché pretende poi di svolgerli a posteriori, a partenza
degli aeromobili avvenuta, a soli fini burocratici, quando in definitiva
il tempo necessario ai controlli in questione rimane lo stesso, posto
che sia effettuato con mezzi informatici? Oppure la previsione adombrata
di affidare al gestore aeroportuale la raccolta dei dati ai fini burocratici
e dei documenti necessari ad autorizzare la partenza significa soltanto
il tentativo di scaricare le responsabilità, dall’ICAO addossate
allo Stato, passandole dall’autorità locale dell’aviazione civile
a quelle affidate sul groppone del gestore aeroportuale, secondo le nuove
mode di scaricabarile ideate dall’ENAC?
Ma è opportuno che i signori dirigenti dell’ENAC ricordino che
le responsabilità di ordine penale ed amministrativo non si scaricano
soltanto emanando una Circolare interna all’Amministrazione di gestione
dell’aviazione civile nazionale, salvo che non si provveda a mettere a
posto convenientemente una situazione codicistica esistente e mai abrogata
che non prevede neppure la figura del gestore aeroportuale diversa dal
Direttore d’aeroporto.
Forse, infine, qualche dubbio deve esser sorto
anche all’ENAC, quando al capitolo 2 della Circolare, dedicato ai "Controlli
documentali effettuati", si afferma che «la potestà ispettiva
dei Direttori potrà inoltre estendersi agli altri documenti considerati
obbligatori dall’ordinamento giuridico di diritto interno, salvo verificarne
la compatibilità con la disciplina uniforme [leggasi: normativa
ICAO]», …… salvo poi stabilire che …… «Per quanto concerne il
contenuto della comunicazione unica o sintetica, preventiva al volo [leggasi
D.U.V. – Dichiarazione Unica del Vettore], deve farsi riferimento alla
prescrizione di cui alla delibera C.d.A. ENAC n.° 18/99, pag. 4»
- Ed aggiunge: «Per quanto infine attiene all’Aviazione Generale, verranno
effettuati analoghi controlli sempre nell’ambito dell’attività
ispettiva, sulla documentazione a detto settore applicabile.» Quali
essi siano, se di origine ICAO o di normativa esterna extra-codicistica,
non viene detto!
Al capitolo 3, dedicato alle "Procedure
e soluzioni organizzative" dopo aver constatato che «in pressoché
tutte le Circoscrizioni Aeroportuali italiane -[esiste]- un aeroporto
principale presidiato in modo continuativo ed altri aeroporti minori aperti
al traffico turistico e commerciale non-presidiati o scarsamente presidiati»
si dichiara che «il nullaosta alla partenza degli aeromobili si
intende accordata per ogni singolo movimento con l’effettuazione da parte
della società di gestione o dell’handler [sic !] e del comandante
dell’aeromobile, di tutti gli adempimenti previsti. Il Direttore
dell’aeroporto e quindi l’UCT intervengono con controlli a campione, anche
su richiesta, segnalazione o avviso della società di gestione,
degli altri Enti di Stato (ENAV, polizia, VVF, ecc.) e degli altri operatori
aeroportuali» e quindi della concorrenza inclusa (N.d.R.)!
Ed il testo prosegue come segue: «Avendo comunque verificato profili
di disomogeneità [non "difformità", si badi bene !]
nell’attuazione pratica della precedente deliberazione ENAC n.°18/99
… si ritiene di dover indicare procedure operative ed attuative omogenee
[non uniformi !- N.d.R.] che rispondono ad alcuni princìpi
e criteri informatori …almeno in parte di portata innovatrice. Pertanto
si ritiene opportuno "indicare" in via generale, una serie di controlli
… nonché una modulistica sulla quale riportare l’esito, al fine
di standardizzare il più possibile tale delicata attività.
La scelta del singolo volo da controllare dovrà ovviamente discendere
da una attenta disamina della conoscenza, o meglio non- conoscenza (!?!)
dei singoli parametri operativi (?) o da altri parametri quali
una potenziale minore affidabilità (!) del Vettore aereo.»
Incredibile!
Dunque si ipotizza addirittura una "potenziale minore affidabilità"
di un ipotetico Vettore aereo regolarmente certificato, ma ciò
nonostante si ritiene di poter eseguire soltanto un controllo a campione
e (testualmente) «qualora dalle attività di controllo di
cui sopra dovessero emergere evidenze negative sul rispetto delle norme
applicabili [sic !], si possono configurare le seguenti azioni
da parte dell’UCT:
a)- attivare le procedure per non consentire il decollo dell’aeromobile,
qualora le evidenze siano gravi ed indichino serie conseguenze per la
sicurezza del volo successivo e/o …
b)- … omissis.»
Ora, anche a voler prescindere dall’oscuro
significato burocratico della disposizione che indica come «la scelta
del singolo volo da controllare debba discendere da una attenta disamina
della conoscenza, o meglio non-conoscenza, dei singoli dati operativi
o da altri parametri, quali una potenziale minore affidabilità
del Vettore aereo», una tale metodologia a campionatura (se così
è degna d’essere definita una tale normativa!) non può funzionare
per prevenire possibili incidenti o sinistri sugli aeroporti non-presidiati,
in quanto i criteri per non consentire il decollo d’un aeromobile a carico
del quale «le evidenze siano "gravi" ed indichino serie conseguenze
per la sicurezza del volo successivo» potrebbero teoricamente e casualmente
applicarsi soltanto su quegli aeroporti presidiati da un UCT permanente!
In tal modo, se poniamo il caso, lo stesso aeromobile con le stesse carenze
tecniche, operative o documentali fosse in partenza da un aeroporto non
presidiato dall’UTC, sarà libero di partire e di incorrere in un
incidente o in un disastro, mentre se gli occupanti avranno la fortuna
di intraprendere il volo da un aeroporto presidiato, a bordo dello stesso
aereo, allora essi potranno avere la chance di salvarsi perché
gli Addetti all’UTC non autorizzeranno la partenza se saranno in grado
di scoprire e di giudicare che «le evidenze siano "gravi" ed indichino
serie conseguenze per la sicurezza del volo successivo.»
Dunque il Consiglio d’amministrazione dell’Enac decide che «tenuto
conto della situazione di fatto ormai da tempo consolidatasi, il Direttore
d’aeroporto … sulla base dei poteri ex d. lgs 29/93, in ossequio alle
previsioni di garanzia ivi inserite [di protezione del diritti dei
lavoratori dell’aviazione civile, ma trascurando i diritti alla sicurezza
degli utenti del trasporto aereo! N.d.R.] e doverosamente sentite
le OO.SS., adotterà nuovi modelli organizzativi …monitorando
il traffico aereo [intendasi "aeroportuale" – N.d.R.] stesso attraverso
le procedure da lui emanate, procedure per la cui attuazione potrà
avvalersi della società di gestione aeroportuale e degli operatori
aeroportuali. Le società di gestione e gli operatori, in fatti,
sono generalmente dotati di mezzi ed uffici appositi (sic!) che emettono
la documentazione (attualmente: pre-DUV, DUV, manifesto delle merci e
per la massima parte del traffico, anche LOAD-SHEET) e strutture idonee
ad una continuativa gestione di tutte le tipologie di traffico.»
Insomma, come a dire che, essendo i gestori
aeroportuali ed i Vettori organizzati su tutti gli aeroporti, siano essi
stessi a controllarsi ed eventualmente l’Autorità tutoria potrà
prendersela con loro qualora omettano non solo di esplicare i propri compiti,
ma anche di autocontrollarsi in base alla fiducia loro accordata dall’ENAC!
Ed allora, a questo punto è legittimo chiedersi dove sia finito
il ruolo dell’Autorità tutoria centrale e periferica e quale sia
effettivamente il potere esercitabile dal Direttore di Circoscrizione
Aeroportuale ex d. lgs. 29/93 ed i sua assenza dall'UCT, in merito alla
pretesa di assicurare la sicurezza della navigazione aerea.
Così, in base a queste motivate considerazioni, diventa veramente
patetica la pretesa dell’ENAC di impartire «direttive in ordine alle
procedure operative» come quelle elencate a pagg. 6-7 della Circolare
APT – 08 A e si rischi addirittura di cadere nel ridicolo quando, come
al punto 6, comma b), relativamente alle ispezioni di pista «si dispone
che vengano espletate dal gestore nel seguente modo:
a)- … omissis;
b)- controllo ai fini della prevenzione del FOD [letteralmente:- Foreign
Object Damages, ovvero "Danni da oggetti estranei" – N.d.R.] sull’intera
pavimentazione: "questi" dovranno esser rimossi immediatamente [chi
? – i danni o gli oggetti passibili di causare i danni ?- N.d.R.];
c)- le fasce di sicurezza dovranno esser
livellate, compattate e sgombre da attrezzature, dovendo queste garantire
operatività per particolari situazioni di emergenza per l’aeromobile.»
Laddove con quel «garantire operatività»
in burocratese si voleva forse significare che le strisce di sicurezza
adiacenti alla pista devono essere usufruibili per eventuali manovre di
aerei in emergenza.
Anche la disposizione n.° 10 si rivela un vero capolavoro di assegnazione
di responsabilità, stabilendo che «l’allontanamento dei volatili
verrà effettuato dalla società di gestione, ove prescritto»,
talché qualora ciò non sia prescritto, l’aeromobile
sarà lasciato decollare da UCT e Torre di controllo anche se la
pista o l’aeroporto siano invasi da miriadi di volatili!
Riteniamo che qualora una seria ispezione
dell’ICAO o della FAA venisse effettivamente condotta da Ispettori in
grado di comprendere la lingua italiana e di esaminare tutte le disposizioni
tecnico-normative aeronautiche vigenti nel nostro Paese, ben difficilmente
l’Italia (ovvero la sua Aviazione Civile) sarebbe riconosciuta come osservante
e praticante correttamente gli Standards sanciti dall’ICAO. Ciò
per la maniera assurda di esercire la sorveglianza sulle operazioni aeroportuali,
in quanto prive di qualsiasi garanzia di effettiva prevenzione sulle operazioni
dei propri aeroporti, rischiando così un sonoro declassamento nei
programmi internazionali sulla sicurezza.
Infine, al capitolo 4 dedicato alla "Informatizzazione"
si promette che «l’ENAC provvederà alla creazione di un archivio
centrale, accessibile a tutti gli UCT per la consultazione, contenente
tutti i dati di "macchine" [intendasi "aeromobili"] e personale
[si deve presumere dei Vettori, ma non si sa se solo quelli nazionali
oppure anche stranieri operanti in Italia], con le necessarie garanzie
in tema di privacy.»
Il resto del testo, sempre in perfetto burocratese, non chiarisce
i dubbi che scaturiscono dalla lettura della frase precedente, anche se
vi è ancora una piccola notazione specifica che «per gli stranieri,
un archivio aperto con identificazione per marche e relative scadenze
[quindi limitato agli aeromobili –N.d.R.], aggiornato dopo ogni
controllo avvenuto, porterà all’eliminazione di doppie verifiche.»
Il tutto a firma del Direttore Generale Avv. P. Di Palma, il quale
evidentemente deve avere una cieca fiducia nei suoi collaboratori tecnici,
specializzati in problematiche aeroportuali, tanto d’aver siglato un simile
documento. Tanto che ci viene la tentazione di portarlo all’attenzione
dell’ICAO e forse anche a quella della C.E. allo scopo di ottenere un
loro spassionato parere in merito all’utilità della Circolare APT-08A
ai fini di garantire la sicurezza delle operazioni di volo sugli aeroporti
italiani!
Per ora la conclusione di tutto ciò
la lasciamo trarre ad un articolista dell’Agenzia aeronautica AIR PRESS
che in merito scrive testualmente quanto segue: «Si consideri che comunque
l’ENAC non sarebbe in grado di assicurare servizi continuativi su tutti
gli aeroporti per mancanza di personale e per "l’impossibilità
di imporre una mobilità interna»
Renzo Dentesano
Roma, 10 settembre 2001.
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