Come ho avuto modo di affermare qualche giorno fa al convegno giuridico
tenutosi al Consiglio di Stato, la tragedia di Linate rappresenta la punta
dell’iceberg dello stato di crisi dell’Aviazione Civile nazionale, principalmente
a causa di tante malfatte riforme del settore senza curarsi di farlo con
buone Leggi, rispettose dei princìpi dei diritti e dei doveri di
prestatori d'opera ma soprattutto di quelli degli utenti. Così
si è giunti allo sfascio del sistema, si è precipitati
in un "non-sistema", certamente non il sistema indicato dall’ICAO.
Chi voglia approfondire il senso delle mie parole sarà bene che
vada a leggersi quanto prescrive l’ICAO nel capitolo 2 del "Manuale delle
procedure per l’ispezione, la certificazione e la sorveglianza continua
delle Operazioni" dell’Aviazione Civile.
In tutti i Paesi del mondo dove esiste una legge civile, i Governi nazionali
detengono il ruolo di garantire la stabilità della sicurezza
per i propri cittadini, tanto più se lo Stato ha aderito liberamente
alla Convenzione sull’Aviazione Civile Internazionale.
In aviazione ciò avviene, nel mondo civile, a mezzo di un sistema
basato su di un complesso di Leggi dello Stato ben definite, riguardanti
una serie di norme comportamentali basate sui princìpi inalienabili
della sicurezza e del rispetto della vita umana.
In molti settori dell’aviazione civile, quali quelli dell’aeronavigabilità
e delle operazioni di volo del trasporto aereo, le relative attività
sono ormai ben consolidate ed apprezzate, ma soprattutto le norme devono
essere ottemperate per l’ordinato sviluppo della navigazione aerea, come
predicato dall’ICAO nel Preambolo alla propria Convenzione.
In tempi recenti la progressiva separazione della fornitura dei servizi
dalla altre attività che sono prerogativa dello Stato, hanno comportato
l’istituzione di organismi pubblici e privati destinati ad operare in
maniera sempre più orientata alle esigenze del mercato, ma con
uno spiccato interesse alla produzione di un ritorno economico, il che
può essere un bene ed un male allo stesso tempo, ma non deve assolutamente
rappresentare un caos. Certo, cercar di alleviare o di sgravare
la spesa pubblica è un ottimo obiettivo, ma ciò non si deve
risolvere mai in una menomazione della sicurezza.
Per questa precisa ragione oggi più che mai, il settore normatore
dello Stato, che origina la sua precisa funzione dalla propria responsabilità
di proteggere la sicurezza dei cittadini garantendone il diritto alla
mobilità ed alla salute e di sorvegliare le attività di
tutti gli operatori del comparto, dev’essere organizzato, solido vigilante
e composto da personale competente, preparato ed aggiornato in tutti i
settori dell’aviazione civile. In particolare dev’essere in grado di saper
produrre una regolamentazione ispirata ai migliori standards conosciuti
in tema di servizi da assicurare e di sicurezza da garantire
al sistema.
Primeggiare in competenza ed in sicurezza dev’essere il princìpio
ispiratore di coloro che siano addetti a quella che è una vera
e propria missione:- elaborare e promulgare buone norme, ottemperabili
e comprensibili.
In qualsiasi intervento istituzionale tutto il personale dell’Amministrazione
dell’Aviazione Civile dovrà accuratamente accertarsi che:-
- alla sicurezza sia prestata la massima importanza e priorità;
- l’alea di rendere possibile l’accadimento di un incidente sia valutata
e soppesata senza burocratismi fino al limite massimo della cautela
e della ragionevolezza.
Il tutto tenendo ben presente ciò che amare lezioni del passato
recente e remoto stanno ad insegnare a tutti gli addetti al settore.
A questo quadro, in base al quale tutte le componenti dell’aviazione civile
devono "lavorare in sicurezza" secondo le norme internazionali e nazionali,
vigenti in materia a ragion veduta, si dovrebbero aggiungere i ruoli specifici
di due appositi organismi, l’uno incaricato di individuare le falle esistenti
nel sistema e l’altro investito del potere di sorveglianza sul sistema.
In definitiva l’obiettivo dello Stato dev’essere quello di aumentare la
sopportabilità dell’errore umano da parte di un "sistema aeronautico"
ben congegnato, come c’insegna l’ICAO, in modo da ridurre al massimo
il rischio d’incidente catastrofico.
Dunque, questo quadro per essere completo, da un lato deve vedere operante
un organismo di sicurezza reattiva che si configura in un Ente come quello
indicatoci dall’ICAO nell’Annesso 13 e dalla C. E. con la Direttiva 94/56/CE,
non perfettamente applicati in Italia con il D. Lgs. n. 250/1997 e dall’altro
con l’istituzione di un Ispettorato Generale del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti che sia in grado di esercitare effettivamente il ruolo
di vigilanza anteroattiva anche nei confronti dell’Ente normatore, oltre
che di tutti i fornitori dei Servizi indispensabili al funzionamento
dell’Aviazione Civile, inclusi quelli degli aeroporti.
Quanto sopra premesso, richiamo l’attenzione sulle conseguenze di quanto
proposto nel documento conclusivo dell’On. Romani denominato "Linee guida
per la riforma", che ne fanno un documento programmatico che - voglio
sperare - non trovi assolutamente l’approvazione di tutti coloro che abbiano
veramente a cuore il bene della disastrata Aviazione Civile nazionale
e soprattutto degli utenti del trasporto aereo.
Chi ha messo in testa al legislatore le idee contenute in quel documento
non ha affatto compreso quale sia il male che affligge l’Aviazione Civile
italiana e lo dimostra chiaramente con l’idea assurda e balzana di traslare,
in ambito aeroportuale, a favore di un soggetto privato e carico di interessi
commerciali com’è il Gestore aeroportuale totale, il potere
pubblico, ora detenuto dalla figura del Direttore di aeroporto,
che, a norma dei vigenti articoli del Codice della Navigazione, puntualmente
lo delineano in tutte le sue funzioni di garanzia, assegnategli
dallo Stato.
L’attuale Autorità aeroportuale, forse non adeguatamente rappresentata
da alcuni degli attuali Direttori di aeroporto a causa dell’incuria dell’Amministrazione
che non ha mai provveduto a prepararli prima e ad aggiornarli poi nel
loro delicatissimo ed insostituibile compito, non può e non
dev’essere delegata a soggetti privati, che non possono rappresentare
l’imparzialità di amministrazione rappresentata invece dallo Stato
sovrano.
Il Direttore di aeroporto è proprio questo:- rappresenta localmente
l’Autorità dello Stato (Airport Authority) e quindi detiene una
"posizione di garanzia" inalienabile ed il potere di "Ordinanza",
atto tipico di organi individuali quali i Prefetti, i Questori ed i Sindaci,
quindi un atto che comporta un dovere di condotta nei confronti di tutti
i soggetti indeterminati ai quali è indirizzato. La sua attività
si concretizza in una autorità di coordinamento, di riferimento,
di indirizzo e soprattutto di vigilanza locale (a tal proposito
consultare il Codice della Navigazione sul ruolo del Direttore di aeroporto
nel nostro ordinamento) per conto dell’Amministrazione centrale, nel contesto
delle procedure e delle normative predefinite, stabilite dallo Stato a
garanzia della sicurezza delle navigazione aerea.
Quanto sopra indicato dovrebbe riuscire a sanare l’attuale situazione
di caos in tema di competenze, esistente nell’aviazione civile nazionale,
affidando l’attuazione del programma di razionalizzazione del sistema
a quei dirigenti e funzionari del settore (purtroppo pochi) che abbiano
dimostrato anche in quest’ultimo periodo di bufera, di saper ben operare
al servizio del pubblico interesse. Ed essendo molto pochi, sono facilmente
identificabili per poterli porre a capo di una riorganizzazione del sistema
fatta sulle basi indicate dall’ICAO.
Quindi si tratta di effettuare una riorganizzazione del sistema
e non già di una ennesima riforma, sulla scia di quelle che hanno
prodotto più danni che benefici.
Per il futuro, invece, s’impone la necessità che il Governo ed
in particolare i Dicasteri dei Trasporti e della Pubblica Istruzione (come
adesso siano denominati non importa) si attivino per istituire anche in
Italia una scuola superiore di formazione specialistica per tutto
il personale necessario all’Aviazione Civile, sull’esempio di quanto realizzato
fin dal dopoguerra in Francia con l’istituzione del l’Ecole Nationale
de l’Aviation Civile (ENAC), che ha dato tanti ottimi frutti
all’Amministrazione d’oltr’Alpe.
Per concludere, mi si consenta di aggiungere che si rende sempre più
urgente il recepimento effettivo nel nostro ordinamento dei contenuti
degli Annessi tecnici e relativi emendamenti della Convenzione di Chicago,
anche perché è veramente grottesco che uno Stato, come quello
italiano, che ha liberamente aderito alla Convenzione da quasi cinquant’anni
e che fa parte da interi lustri del Consiglio dell’Organizzazione internazionale,
non sia mai stato capace di recepirli in forme che non siano ipocrite
o furbesche come quelle attuali.
E’ di quest’ultimi giorni la notizia dell’iniziativa assunta, un mese
fa da parte del Ministro competente, di recepire con un Decreto
datato 23 maggio (pubblicato dalla G.U. soltanto il 13 giugno !), l’Annesso
14 – Aerodromi – Vol. I° - terza edizione – e relativi emendamenti.
Questa dovrebbe essere una notizia atta a rallegrare tutta l’utenza
del trasporto aereo, sennonché, a leggere con attenzione l’art.
1 del provvedimento, si sprofonda nella disperazione di vedere con quanta
leggerezza si pontifica in materia di sicurezza.
Riproduco fedelmente:- «Art. 1 – Comma 1:. Omissis…… L’ENAC è
demandata ad emanare entro il 31 dicembre 2001 [ripeto: 2001
– N.d.R.] la normativa tecnica atta a dare attuazione alle disposizioni
di cui sopra» !
«Comma 3.- La traduzione in lingua italiana del testo consolidato
[?] delle disposizioni dell’Annesso ICAO n. 14, volume I°, "Aerodromi",
terza edizione del luglio 1999 e successivi emendamenti, verrà
emanata con provvedimento della Direzione generale della navigazione
aerea del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo,
non appena sarà resa disponibile la traduzione del testo stesso».
Chiaro, no !?
A quest’esempio di logica burocratese s’aggiunge in data 24 maggio
il seguente Atto di indirizzo, avente «effetto immediato»:-
«Tutte le norme ICAO afferenti alla sicurezza del volo sono da considerarsi
cogenti per tutti gli operatori del trasporto aereo entro trenta (30)
giorni dalla loro comunicazione ufficiale» !
«Le norme ICAO non direttamente afferenti la sicurezza del volo dovranno
essere esaminate dall’ENAC che è tenuta ad attivare le procedure
per recepirle nell’ordinamento … omissis.
Le raccomandazioni ICAO, volte al miglioramento della sicurezza in generale
e del servizio di trasporto aereo in particolare, debbono essere attuate
da tutti gli operatori del trasporto aereo, entro un periodo massimo
di due anni … omissis.»
Il contenuto di tale Atto oltre a rappresentare una iniziativa
purtroppo inapplicabile nei tempi indicati in un provvedimento che
ha valore soltanto all’interno dell’Amministrazione che lo emana e non
erga omnes (come il precedente Decreto poteva), rappresenta un
incredibile autogol dell’Amministrazione dell’Aviazione Civile,
la quale con questo preciso Atto riconosce pubblicamente che fino all’entrata
in vigore all’interno di tale Amministrazione di questo Atto «tutte le
norme ICAO afferenti la sicurezza del volo» non erano cogenti !
Cose da pazzi, direbbero a Napoli!
Non posso più sottrarre altro tempo prezioso a questo Convegno,
ma ritengo che le considerazioni che ho esposto possano servire a far
riflettere coloro che detengono la responsabilità di rimette
ordine e certezza del diritto nel settore giuridico ed operativo
della disastrata Aviazione Civile nazionale.
Le norme ICAO si applicano, non si disquisiscono.
Modena, 28 giugno 2002.