Con le 16 pagine del testo ENAC pdf Disposizioni per l’implementazione dell’approccio equilibrato negli aeroporti nazionali in applicazione del Regolamento (UE) 598/14 - Ed.1 Rev. / del 26 settembre 2024, in vigore dal 10 ottobre è stata posta una pietra miliare nella coesistenza tra una infrastruttura aeroportuale, territorio e comunità dei cittadini.
Lo sviluppo sostenibile del trasporto aereo richiede l’adozione di una serie di misure tese a contenere l’impatto acustico dei velivoli nelle zone aeroportuali, allo scopo di promuovere la compatibilità tra le attività aeronautiche e le aree residenziali, migliorando la qualità della vita dei soggetti che si trovano nelle zone limitrofe;
- in tale prospettiva, si rende necessario stabilire il clima acustico nell’intorno aeroportuale attraverso criteri oggettivi e misurabili, oltre che verificare il mantenimento delle condizioni per limitare l’inquinamento acustico entro limiti accettabili per la tutela dell’ambiente e della salute;
- in materia di inquinamento acustico, la Legge Quadro 26 ottobre 1995, n. 447 ha definito gli ambiti di intervento e le responsabilità connesse alla mitigazione dell’impatto ambientale e, con riferimento all’inquinamento acustico causato dal rumore aeroportuale, ha demandato all’allora Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, l’adozione di un decreto contenente disposizioni circa la determinazione dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell’inquinamento acustico. In linea con quanto prescritto dall’art. 3, comma 1, lett. m), della legge quadro, è stato pertanto adottato il D.M. 31 ottobre 1997, rubricato “Metodologia del rumore aeroportuale”;
- l’art. 5 del D.M. 31 ottobre 1997 stabilisce che l’ENAC istituisce, per ogni aeroporto aperto al traffico civile, una Commissione presieduta dal competente direttore della circoscrizione aeroportuale (oggi Direzione Territoriale) e composta da un rappresentante per ognuno dei soggetti indicati dalla norma. La Commissione definisce le procedure antirumore, i confini delle aree di rispetto (zona A, zona B, zona C) nell’intorno aeroportuale, tenuto conto del piano regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e delle procedure antirumore adottate e gli indici numerici che caratterizzano gli aeroporti dal punto di vista dell’inquinamento acustico ex art. 7, comma 6. In tal modo, la Commissione approva all’unanimità la caratterizzazione acustica dell’intorno aeroportuale di cui all’art. 6”.
Con l’adozione del Regolamento (UE) n. 598 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni perative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell’Unione aventi un traffico superiore a 50.000 movimenti di velivoli per anno di calendario. Il Regolamento abroga sia la direttiva 2002/30/CE sia, di conseguenza e tacitamente, il relativo d. lgs. di attuazione n.13/2005 e si basa sul concetto di “approccio equilibrato” introdotto dalla Risoluzione A33/7 del 2001 dell’International Civil Aviation Organization (ICAO) e sui metodi illustrati nel documento 29 del 2016 dell’European Civil Aviation Conference (ECAC);
- in accordo a quanto disposto dall’art. 6, comma 1, del Regolamento (UE) n. 598/2014, lo Stato membro può utilizzare descrittori acustici diversi da quelli introdotti dalla direttiva 2002/49/CE, purché conformi alla legislazione nazionale”.
L’Articolo 2 definisce anche un “Ambito di efficacia”:
1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli aeroporti civili aperti al traffico commerciale e agli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, presenti sul territorio nazionale con un traffico superiore a 50.000 movimenti per anno di calendario.
2. Negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, il ricorso all’introduzione delle restrizioni operative avviene, in conformità dell’approccio equilibrato, in via residuale, laddove ogni altra misura, anche utilizzata in combinazione con altre, risulti inidonea al miglioramento del clima acustico in ambito aeroportuale, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) n. 598/2014.
3. Il presente Regolamento non si applica al rumore prodotto dai velivoli utilizzati in attività militari, voli di Stato, doganali, di polizia e antincendio, in quelle di carattere eccezionale, quali voli utilizzati per ragioni di ricerca, salvataggio in situazioni di emergenza, soccorso, protezione civile e assistenza medica, nonché ai voli per il controllo dei sistemi di navigazione aerea e ai voli radiomisure.”
data inserimento: Martedì 22 Ottobre 2024