Notizie e commenti del Com.te Renzo Dentesano
Così finalmente possiamo apprendere dal n. 1/2 di Air Press che, in conformità d’una norma birichina, inserita fra le pieghe d’un Decreto Legge di proroga semestrale delle missioni internazionali delle Forze Armate e di Polizia del nostro Paese, impiegate in teatri operativi antiterrorismo, Decreto pubblicato il 30 Dicembre 2010 sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato, le stesse Forze potranno impiegare anche nello spazio aereo nazionale (e quindi anche sopra territori densamente popolati) gli Aeromobili a Pilotaggio Remoto – APR – (l’equivalente degli UAV/UAS internazionali), inizialmente di peso inferiore a 20 kg. ed entro “aree identificate [?] e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo”.
Con la novità però, che questi non dovranno più essere manovrati da piloti militari di aeromobili, bensì siano affidati soltanto «a personale militare in possesso di idonea qualifica, in quanto non risulta necessario il possesso del brevetto di pilota militare, trattandosi di attività non assimilabile a quella della navigazione aerea» ! Ma come non bastasse, il Decreto in questione reca anche che:-«Viene comunque fatta salva la possibilità d’impiego in aree diverse … secondo le previste procedure di restrizione degli spazi aerei che affidano l’intera gestione del controllo del traffico aereo all’autorità militare».
Tutto questo ben celato dentro il comma 3, dell’art 15 del Decreto-legge che modifica quello del 15 Marzo 2010, n. 66, al quale si aggiunge un articolo relativo agli APR di peso inferiore a 20 kg., in base al quale:-« La conduzione degli APR di peso inferire a 20 kg., ammessi alla navigazione [forse quella marittima, visto che prima è stato scritto “trattandosi di attività non assimilabile a quella della navigazione aerea – ndr] e certificati dalla competente strutture del Ministero della Difesa … impiegati dalle Forze Armate entro arre identificare e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo … è affidata a personale militare di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti».
Dunque ecco svelato … il segreto del “cavallo di Troia”:- per non pagare l’indennità di volo che spetta ai piloti militari (ed ai navigatori di aeromobili militari), ecco che ci si inventa sulle orme dell’aviazione militare degli USA – l’USAF – i “navigators”, come li hanno denominati gli Yankee, cioè personale che viene “addestrato” a far volare questi mini-UAS/UAV pur non avendo alcuna cognizione né delle leggi dell’aerodinamica e della fisica del volo, al pari di quei piloti virtuali che al computer sono bravissimi a far atterrare su di una portaerei i più moderni caccia imbarcati, lavorando di joystick, ma che non s’azzardano a far volare quegli stessi modelli virtuali in condizioni di avaria.
Mi si obietta: Ma anche gli aeromodellisti fanno volare il loro modelli senza essere piloti e conoscendo poco o nulla di fisica dell’atmosfera o di altri arti aeronautiche. Ebbene, rispondo, sì è vero ma quando sfasciano un loro modello di balsa o di tela, del peso di pochi grammi o al più di un chilogrammo, il danno è minimo e raramente coinvolge terzi, ma comunque sempre a loro rischio e pericolo, ed in ogni caso sono relegati in spazi molto limitati e non interferiscono certamente con la navigazione aerea.
Dunque, la conclusione: i Piloti non servono più nemmeno come manovratori di UAV/UAS, per il momento di peso inferiore a 20 kg., ma … in futuro… si vedrà. Però la cosa non finisce così semplicemente.
Infatti nel DL pubblicato il 30 Dicembre, non vi è traccia di restrizioni di altro tipo (ad esempio di quota o di raggio d’azione rispetto al “manovratore” a terra di questi mini-APR), anzi il tutto è coperto dal “segreto militare” (che noi non vogliamo conoscere, sia chiaro), ma che è codificato come segue dal comma 2 dell’art. 247 del Codice dell’Ordinamento militare, il quale stabilisce che «… l’impiego degli APR avviene nell’ambito di spazi aerei “determinati” e con le limitazioni stabilite nell’apposito documento tecnico-operativo adottato dall’Aeronautica Militare, sentita la Forza Armata che impiega gli APR e dell’Ente [? – testuale ! – ndr] Nazionale per l’Aviazione Civile di concerto con l’Ente Nazionale di Assistenza al Volo, per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo [!]». Ma come ? Non s’era forse stabilito che tali APR non costituiscono una attività assimilabile a quella della navigazione aerea ?
Il comma in questione si conclude con la successiva perla finale:-«Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all’estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l’impiego degli APR NON è sottoposto alle limitazioni del comma 2».
Ma allora, di grazia, quando si applica ? Quando si tratta di impiego fotografico sui cortei di protesta o sulle manifestazioni sportive?
Ma forse sono io che non riesco a comprendere … Vedremo la reazione dei lettori a queste norme per me oscure.
data inserimento: Venerdì 21 Gennaio 2011