Entro il sedime di uno scalo ed anche oltre, ma fino a quale distanza?
E' con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, in Gazzetta Ufficiale N. 87 del 13 Aprile 2006, che i provvedimenti dovrebbero essere stati adeguatamente affrontati e risolti.
Con il Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose, ogni aeroporto del BelPaese, con i soggetti di area istituzionalmente competenti, dovrebbe aver predisposto le misure adeguate per questo decisivo compito a tutela dei cittadini residenti nell'intono aeroportuale.
Nessun scenario catastrofico e apocalittico, ma solamente un doveroso piano per fronteggiare un evento incidentale rarissimo - il trasporto aereo è il mezzo di comunicazione più safety - benché statisticamente prevedibile.
Lo scenario di un crash di un Boeing 767/300 - un esempio tra i tanti possibili - al fine di delimitare il raggio, l'area rossa correlata alla presenza di una quantità carburante imbarcata intorno a 90 mila litri con uno sversamento esteso su una superficie di circa 1000 - 1800 metriquadri potrebbe prevedere un raggio di sicurezza intorno a 100 metri.
Probabilmente in numerosi, se non la totalità degli scali aerei, con l’approvazione della DCA di E.N.A.C ha varato il cosiddetto Piano Coordinamento Emergenza Incidente Aereo, dove sono stati stabiliti “i compiti, le modalità di intervento e di soccorso, nonché le responsabilità in caso di assistenza ai velivoli in emergenza e/o in caso di incidente aereo".
Un Piano che ha identificato le zone specifiche, con un incidente interno al perimetro aeroportuale delimitato da opportuna recinzione, o comunque nell’area di giurisdizione aeroportuale. Nella zona Air Side e in quella Land Side (area di movimento di un aeroporto, edifici, porzioni di suolo e di edifici, quali, ad esempio, le stesse aerostazioni.
I riferimenti normativi sono i seguenti:
▪ R.D. 30/03/1942, n. 327 e successive revisioni - Codice della Navigazione ;
▪ D.Lgs. 08/03/2006. n. 139 – Riassetto Corpo Nazionale VVF…;
▪ L. 24/02/1992, n. 225 - Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
▪ D.M. 13/02/2001 - Criteri per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi;
▪ Regolamento ENAC 21/10/2003 - Costruzione ed Esercizio degli Aeroporti;
▪ Circolare ENAC 30/01/2008, APT-18A - Piano di emergenza aeroportuale;
▪ ICAO – Airport Service Manual (Doc 9137-P1-E) Part 1, Rescue and Fire
La pianificazione del Rischio Aeroporto è una misura fondamentale per esercire in sicurezza, secondo gli standard fissati a livello nazionale d internazionale, e deve coinvolgere il territorio provinciale e, conseguentemente, di progettare la stesura di un Piano Straordinario di Protezione Civile.
La preparazione di adeguate procedure di intervento da mettere in atto al verificarsi di condizioni di emergenza vanno commisurate al modello di Intervento e le relative competenze e compiti di tutti gli attori pubblici o privati, associazioni di volontariato. Dalla dislocazione sul territorio di punti di primo intervento: aree di primo ricovero per eventuali sfollati, aree di ammassamento soccorritori e materiali.
Aerohabitat ritiene, altresì importante, indispensabile che i cittadini residenti nell'intorno aeroportuale siano informati sull'esistenza e congruità dei Piani di Sicurezza deliberati nei singoli scali della Penisola.
Ma anche fino a quale distanza delle testate di pista e sotto quali traiettorie di decollo ed atterraggio?
data inserimento: Domenica 30 Ottobre 2011